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Acquisto della casa: le novità della Legge di Stabilità 2016

10/03/2016 ::

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Acquisto della casa: le novità della Legge di Stabilità 2016

Confermate molte delle misure già in vigore e introduzione di nuovi punti per l’acquisto della casa.

Siete in cerca di una nuova abitazione? Intendete procedere all’acquisto della casa? La Legge di Stabilità mantiene anche per il 2016 misure ormai già note, e allo stesso tempo ne introduce di nuove.

Alcuni punti relativi alla casa mantenuti con la Legge di Stabilità 2016 sono i bonus edilizi e il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Quali sono invece le novità? Vediamole nel dettaglio.

Acquisto della casa dall’impresa costruttrice

Una persona fisica che procede entro il 31 dicembre 2016 con l’acquisto della casa direttamente presso l’impresa costruttrice ha diritto alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata (dall’1 gennaio 2016), alle seguenti condizioni:

  • Per la data di acquisto fa fede l’atto notarile;

  • La detrazione è possibile solo per acquisti di immobili di classe energetica A e B e con destinazione residenziale;

  • La detrazione viene ripartita, al pari delle detrazioni sulla ristrutturazione di immobili, in un arco temporale di 10 anni;

  • La detrazione spetta anche a soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l’acquisto venga effettuato entro il 31 dicembre 2016 da parte della società, in quanto non ci sono vincoli in merito alla destinazione ad abitazione principale.

Un’importante novità per chi è interessato all’acquisto della casa rivolgendosi direttamente al costruttore.

Acquisto della casa con leasing immobiliare

Innanzitutto cos’è il leasing immobiliare?

Il funzionamento del leasing a livello immobiliare è il medesimo che a livello automobilistico, ambito di applicazione ben più noto: la banca o un altro intermediario raccolgono i dati del soggetto interessato all’acquisto o alla costruzione della casa e procedono per esso a una delle due modalità; il soggetto dal canto suo assume il diritto a utilizzare l’immobile per un tempo predefinito pagando un canone.

Al termine del contratto, è il soggetto a decidere se pagare il corrispettivo per entrare in possesso dell’abitazione oppure no. Il leasing immobiliare dunque si rivela un metodo molto comodo per chi ad esempio non ha le carte in regola per ottenere un mutuo (per saperne di più sul leasing immobiliare, cliccare qui).

Secondo la Legge di Stabilità 2016, chi procede con l’acquisto della casa tramite il modello del leasing immobiliare nel periodo che va dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 può beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% sia sull’importo pagato ogni mese per canoni e oneri accessori, fino a un totale di € 8.000 annui, sia sul prezzo della “maxi rata” di acquisto finale, fino a un massimo di € 20.000.

Questo vale per i giovani under 35, con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 e che non risultino già titolari di altri immobili a uso abitativo; per gli over 35 si possono applicare le stesse condizioni, ma le spese massime ammissibili sono dimezzate (€ 4.000 e € 10.000).

Bonus sull’acquisto della prima casa

Proseguono i noti bonus sull’acquisto della prima casa, che stabiliscono una percentuale IVA pari al 4% per chi compra casa dall’impresa costruttrice e una percentuale dell’imposta di registro pari al 2% per chi acquista casa da privati.

Il bonus sull’acquisto della prima casa spetta a chi:

  • Acquista un fabbricato accatastato A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;

  • Entro 18 mesi dall’acquisto trasferisce la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile. Per la legge è accettabile anche il fatto che l’immobile si trovi nel Comune presso cui il soggetto proprietario svolga l’attività lavorativa.

La Legge di Stabilità 2016 inserisce una grossa novità: il nuovo testo infatti prevede che possano acquistare casa usufruendo del bonus anche coloro che siano già in possesso di un altro immobile comprato con la medesima agevolazione, a condizione che se ne liberino entro 1 anni dal momento del rogito notarile (fa sempre fede la data dell’atto).

Mutui

Per chi al leasing immobiliare preferisce il classico metodo del contratto di acquisto tramite finanziamento bancario, viene confermata la detrazione IRPEF del 19% degli interessi pagati sul mutuo ipotecario, sia per l’acquisto che la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale. L’onere detraibile al 19% è rappresentato solo dagli interessi passivi del mutuo, e non dalla quota capitale della rata del mutuo, per un importo massimo annuale di € 4.000 nel caso di acquisto e di € 2.582,28 nel caso di costruzione o ristrutturazione.

Ma chi può usufruire di queste detrazioni legate al mutuo? Secondo la legge, la detrazione spetta agli acquirenti che siano anche gli intestatari del mutuo, e vale anche nel caso di mutuo cointestato o di mutuo intestato solo a una persona qualora gli acquirenti siano più di uno.

Altra cosa importante è il fatto che la destinazione dell’immobile ad abitazione principale deve avvenire entro 1 anno dall’acquisto, mentre l’acquisto deve realizzarsi nei 12 mesi successivi o precedenti alla data di stipula del mutuo: dunque si può scegliere se prima procedere all’acquisto e poi, entro 12 mesi, stipulare un contratto di mutuo oppure viceversa.

E per le coppie che si separano o divorziano?

Separazione

La detrazione fiscale continua a spettare solo se un familiare del coniuge separato (figlio o l’altro coniuge) abita nell’immobile fino a che non subentra il divorzio.

Qualora venga deciso che la quota di proprietà del coniuge debba essere trasferita all’altro coniuge, e a quest’ultimo venga assegnato l’intero ammontare del mutuo, la detrazione spetta interamente al coniuge che si accolla il mutuo a patto che ciò venga formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze riguardanti il pagamento di interessi vengano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato preso in carico dal coniuge proprietario, anche per la quota riguardante l’ex coniuge.

Se nella sentenza di separazione viene deciso che uno dei due coniugi debba accollarsi l’intero mutuo, la detrazione spetta al coniuge che se ne fa carico anche se il contratto di mutuo è intestato all’altro coniuge.

Divorzio

Il coniuge per cui l’immobile perde la funzione di abitazione perde direttamente anche la detrazione, fatto salvo che nella casa vi dimorino i figli. Se ad abitarci è solo l’ex coniuge, questo mantiene il diritto alla detrazione nella misura del 50% (€ 2.000).

Acquisto della casa: sfruttate i vantaggi!

Qualora siate intenzionati ad effettuare l’acquisto della casa, non aspettate oltre: le agevolazioni e i bonus fiscali confermati anche per il 2016 dalla Legge di Stabilità rappresentano un’ottima opportunità per ridurre l’incidenza degli elevati costi, grazie a detrazioni che permettono il rientro di alcune migliaia di euro.

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